Bari | 31 Agosto 2019

Scuolabus a carico dei Comuni, sì della Corte dei Conti: salvo il finanziamento

I magistrati contabili pugliesi ribaltano la precedente deliberazione della Corte Piemonte, ma restano in vigore alcune clausole. Uncem: "Ora la modifica della legge"

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Una nuova deliberazione della Corte dei Conti della Puglia, datata 24 luglio, ribalta la precedente della Corte dei Conti del Piemonte in merito al cofinanziamento del trasporto scolastico a carico dei Comuni.

Secondo il nuovo pronunciamento dei magistrati contabili, ripreso oggi dal Sole 24 Ore, gli enti locali potranno continuare ad assicurare il servizio purché il costo a carico del bilancio comunale non sia superiore a quello sostenuto nell’esercizio precedente e, in caso di contribuzione regionale, avranno la possibilità di destinare parte di queste risorse al finanziamento di un possibile incremento del servizio.

Si tratta di un documento che mette al sicuro sindaci e amministratori che finanziano il servizio, interamente o parzialmente, integrando quanto pagato dalle famiglie. E’ certamente positiva la determinazione che arriva da Bari, secondo Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani): “I giudici contabili pugliesi, pur ripercorrendo e condividendo le motivazioni contenute nel parere dei colleghi piemontesi, effettuano alcuni fondamentali chiarimenti, dirimenti per quanto riguarda la possibilità di poter continuare il servizio anche per il nuovo anno scolastico, lasciando fuori dal panico molti enti locali in attesa dell’intervento legislativo”.

La Corte precisa che “nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria, purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri, con corrispondente minor aggravio a carico dell’utenza”.

“L’ente locale può dunque destinare, nella propria autonomia finanziaria, specifiche risorse al mantenimento del servizio – sottolinea ancora l’Unione -. Il vero punto politico e istituzionale rimane però la modifica della legge vigente, il comma 2 articolo 5 del Decreto legislativo 63-2017. Non possono e non vogliono i sindaci essere continuamente ‘appesi’ alle sentenze. La politica e le istituzioni devono poter fare il loro mestiere senza che la giurisprudenza apra più o meno spazi di dubbi, e generi confusione anziché certezze”.

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