5 Agosto 2016

Sulle strisce blu con ticket scaduto? Multa come quando non si fa il biglietto

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Restare sulle strisce blu anche quando il ticket è scaduto comporta la multa al pari di quando l’automobilista non è munito di biglietto. Ad affermarlo è la Cassazione, con la recente sentenza n. 16258/2016, rigettando il ricorso di un automobilista contro la decisione del tribunale di Chiavari di rigetto dell’opposizione avverso il verbale emesso dalla polizia municipale per aver sostato con la propria autovettura negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu un’ora oltre il tempo stabilito.

(foggiaweb.it - FOTO FRANCO CAUTILLO)

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Sulle strisce blu con ticket scaduto? Multa come quando non si fa il biglietto. Sostare oltre il tempo pagato, ricorda “Studio Cataldi” è un illecito amministrativo e non un inadempimento contrattuale. Secondo il ricorrente, chi paga il ticket ma non integra il versamento per le ore successive, non incorrerebbe in alcuna violazione del codice della strada ma soltanto in violazione dell’obbligazione contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il contrassegno, regolata dal codice civile. Per il Palazzaccio, tuttavia, non è così. Discostandosi dai pareri del ministero delle infrastrutture, con i quali era stato ribadito che la sanzione prevista dall’art. 7 comma 15 del codice della strada scatta solo nel caso di omissione dell’acquisto del biglietto o per violazioni relative alla sosta limitata o regolamentata, mentre nelle aree di sosta a “tempo indeterminato” lo sforamento va considerato un inadempimento contrattuale, la Cassazione afferma il contrario: tale infrazione si traduce in un’evasione tariffaria.

A sostegno della sua decisione, la Suprema Corte cita anche la giurisprudenza della Corte dei Conti, secondo la quale la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico, nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket, o “con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato, configura una ipotesi di danno erariale per il comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dall’applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento”.

In questo quadro giurisprudenziale, sottolineano i giudici di Piazza Cavour, va affermato il principio secondo cui in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, “ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’articolo 7, comma 15 del Codice della strada”. Il parcheggio del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo pagato, ha quindi “natura di illecito amministrativo e non si trasforma in un inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta”. (ADNKRONOS)

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