Non è irragionevole stabilire i limiti ai mandati consecutivi dei sindaci tenendo conto della dimensione demografica dei Comuni.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che ha respinto le questioni di legittimità sollevate dalla Regione Liguria in relazione alla novità normativa introdotta quest’anno con il decreto legge n° 4, che ha in parte modificato l’assetto dei limiti ai mandati consecutivi dei primi cittadini.
Il decreto legge, nello specifico, ha annullato la soglia massima dei mandati consecutivi per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; ha confermato il limite dei tre mandati consecutivi per i sindaci con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti e anche il limite dei due mandati per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
«La Regione Liguria riteneva che la nuova disciplina violasse diversi parametri costituzionali – si legge in una nota della Consulta – risultando in particolare irragionevole la previsione di due o tre mandati consecutivi a seconda del dato dimensionale del comune: di qui la richiesta di estendere anche ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il limite di tre mandati consecutivi».
La Corte ha ribadito che la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi «è scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali».
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