25 Gennaio 2017

La Consulta sull’Italicum: “No al ballottaggio, sì al premio di maggioranza”

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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi ballottaggio e pluricandidature. La Consulta si è espressa sulla legittimità dell’Italicum, la legge elettorale approvata nel 2015 dal governo guidato da Matteo Renzi. I giudici si sono pronunciati sui dubbi di costituzionalità sollevati da 5 tribunali (Trieste, Messina, Genova, Perugia e Torino) sui punti chiave della legge. “All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione”, spiega la Corte costituzionale nella nota diffusa sulla sentenza sull’Italicum.

(ANSA/ GIUSEPE LAMI)

(ANSA/ GIUSEPE LAMI)

La Consulta sull’Italicum: “No al ballottaggio, sì al premio di maggioranza”. No al ballottaggio, sì al premio di maggioranza. Sono queste le decisioni della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge elettorale Italicum. I giudici, riuniti ieri e oggi in camera di consiglio al palazzo della Consulta, si sono pronunciati sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari: Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova. Dopo questa sentenza, “la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione”, si specifica.

“La Corte – riferisce una nota della Consulta – ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici”.

Nel merito, “ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno e ha invece accolto le questioni relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono”. Inoltre, “ha accolto la questione relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio”. Infine, ha dichiarato “inammissibili o non fondate tutte le altre questioni”.

La Corte costituzionale ha accolto la questione “relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione”. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sottolineano dalla Consulta, “sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957”. (ADNKRONOS)

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