Canton Ticino | 3 Giugno 2023

Ticino, norma anti truffa per tutelare università e studenti

Entra in vigore una modifica legislativa che protegge i titoli accademici. Nel recente passato la minaccia di sedicenti istituti universitari. Previste sanzioni penali

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La Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca, ora più semplicemente indicata come Legge sulle scuole universitarie, è stata oggetto di un importante intervento normativo entrato in vigore il 1° giugno.

Un intervento approvato dal Consiglio di Stato e riguardante l’introduzione di una protezione dei titoli accademici che vengono conferiti dagli istituti accreditati.

Il motivo? La necessità di tutelare la qualità e la reputazione del sistema universitario ticinese e svizzero, e combattere così il fenomeno dei sedicenti istituti universitari che negli ultimi anni si sono inseriti sul territorio cantonale con proposte di formazione spacciate come percorsi universitari, e poi finite al centro di vicende giudiziarie.

Il diritto cantonale già tutela le denominazioni come “università”, “universitario”, “facoltà”, “scuola universitaria professionale”. A questo elenco, grazie alla nuova modifica legislativa, vengono aggiunti i titoli di studio di grado terziario universitario: bachelor, master, dottorato, licenza e laurea, che vengono conferiti dalle scuole universitarie cantonali accreditate. La norma prevede inoltre sanzioni penali per i trasgressori.

«Tutto ciò, a tutela della reputazione dell’offerta formativa accademica ticinese e svizzera nel mondo, come pure delle studentesse e degli studenti che possono essere tratti in inganno da informazioni fuorvianti – si legge in una nota del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport – La nuova normativa ha effetto anche su enti operanti nel Cantone che fungono da sede svizzera di università estere: tali enti formativi o le università estere che rappresentano non possono più erogare titoli di studio universitari senza essere in possesso dell’accreditamento istituzionale ottenuto presso le competenti autorità federali (AAQ), a garanzia della qualità dell’insegnamento impartito e della validità dei titoli conseguiti».

Per dare modo agli enti non accreditati, presenti nel Cantone, di regolarizzarsi, è stato definito un termine di tre anni per ottenere l’accreditamento istituzionale.

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