Roma | 9 Febbraio 2022

Covid, dall’11 febbraio stop mascherine all’aperto, al chiuso obbligo fino al 31 marzo

Obbligatoria in caso di assembramenti, ma non lo è per chi pratica attività sportiva. Dal 31 marzo stadi al 75%, palazzetti al 60%. Firmata nuova ordinanza

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(askanews) Dall’11 febbraio via mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale, ma resta l’obbligo di portarle sempre con se e di indossarle in caso di assembramenti. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, valida dall’11 febbraio al 31 marzo.

Eccone i punti:

1. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

6. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio. 1. La presente ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto riguarda gli stadi e le infrastrutture sportive, il ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, fanno sapere di lavorare “congiuntamente ad un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto e al chiuso“. Allo studio, si legge in una nota, “un primo allargamento, a partire dal 1° marzo, che porterà al 75% ed al 60% il limite delle capienze rispettivamente all’aperto ed al chiuso“. L’obiettivo è “proseguire con le riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse il suo trend di calo”.

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