Con la giornata di oggi entrano in vigore disposizioni stringenti per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.
Chiunque arrivi nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intera permanenza.
Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate, in virtù della nuova misura, a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.
In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all’autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora indicata, l’autorità informerà immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determinerà le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.
I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa. L’ordinanza, infine, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l’equipaggio senza passeggeri.
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