Luino | 29 Dicembre 2018

Anche Luino vieta i botti di Capodanno nei luoghi pubblici. Multe fino a 500 euro

L'ordinanza emessa dal comune durerà dall'una di domani, 30 dicembre, fino alle 24 del 7 gennaio. "Una decisione per garantire l'incolumità dei cittadini"

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Anche il comune di Luino, come tanti altri paesi del Varesotto, tramite l’ordinanza sindacale 24 pubblicata oggi, a firma del vicesindaco Alessandro Casali, impone dalle ore 1 di domani, domenica 30 dicembre, alla mezzanotte di lunedì 7 gennaio in tutti i luoghi pubblici del territorio comunale (strade, piazze, parchi e giardini), il divieto assoluto di accensione e lancio dei botti di Capodanno.

Nell’ordinanza sindacale si legge che questa decisione è stata presa per diversi motivi: l’utilizzo, l’accensione ed il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, di razzi e di tutti gli artifici pirotecnici che è causa di disagio per l’uso spesso incontrollato e senza l’adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni all’integrità fisica delle persone degli animali e dell’ambiente; esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiale esplodente che, in quanto tale, è in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne sia fortuitamente colpito.

Oltre a questo, in conseguenza di tali pratiche, le cause che hanno spinto il comune ad emettere tale ordinanza sono la possibilità che possono verificarsi danni materiali al patrimonio pubblico e privato e che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all’uso e per assenza di precauzioni all’utilizzo, un serio pericolo per l’incolumità pubblica, specialmente da parte dei minori, cui deve essere riservata una speciale tutela. Infine, conseguenze negative possono determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante ingenera spavento e perdita dell’orientamento.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza – si legge come disposizione finale nell’ordinanza – è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, con il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e/o detenuto ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981. All’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza. In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata”.

Per leggere l’ordinanza integralmente, cliccare qui.

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