19 Dicembre 2016

Mentire all’amante è reato, lo dice la Cassazione

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Cassazione a linea dura contro l’uomo che, fingendosi un libero scapolo, ha indotto all’inganno l’amante, pronta a sposarlo, mentre a casa ad attenderlo vi erano moglie e figli. La Suprema Corte, sentenza n. 34800/2016 ha confermato che si è trattato di sostituzione di persona e non tentata bigamia come si legge su Studiocataldi.it.

Mentire all'amante è reato, lo dice la Cassazione

(psicologi-italia.it)

L’imputato, per mantenere viva la relazione con l’amante, finge di essere separato, annuncia alla donna di aver chiesto il divorzio e di averlo ottenuto, acconsente al desiderio di unirsi con lei in matrimonio e arriva a seguire un corso prematrimoniale presso una parrocchia milanese. Per suffragare la sua posizione riferisce al parroco di aver addirittura ottenuto l’annullamento del matrimonio religioso da parte del Tribunale della Sacra Rota. A data fissata e partecipazioni predisposte, però, la donna (incinta di lui) inizia a incalzare il compagno non avendo ancora mai conosciuto i futuri suoceri, oltre al ritardo nel presentare la documentazione attestante il divorzio e l’annullamento del primo matrimonio. Da questi sospetti si attivano ulteriori indagini e la donna scopre che il fedifrago è ancora sposato e attende un figlio dalla moglie.

La vicenda, dopo l’intervenuta condanna dell’uomo in appello per sostituzione di persona e reati di falso, trova il pieno appoggio della Suprema Corte che, prende espressamente in analisi l’atteggiamento di chi aveva mentito all’amante inducendola in errore, ex art. 494 c.p., al fine di, come precisala norma, “procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”. È di tutta evidenza, spiegano gli Ermellini, come la nozione di vantaggio, tracciata nella giurisprudenza relativa al medesimo reato, implichi un miglioramento che non necessariamente deve essere quantificabile in termini economici. Non può quindi la difesa ritenere che dalla nozione di vantaggio, in questi termini delineata, debba escludersi ‘avere instaurato o comunque mantenuto, per un apprezzabile lasso di tempo, una relazione affettiva e di convivenza. Il delitto di sostituzione di persona, pur appartenendo al novero dei delitti contro la fede pubblica, ha natura plurioffensiva, in quanto tutela anche gli interessi del soggetto privato nella cui sfera giuridica l’atto (nel nostro caso l’attribuzione del falso stato) sia destinato ad incidere concretamente. (ADNKRONOS)

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