Lombardia | 22 Ottobre 2020

Lombardia e Covid: l’ordinanza regionale e tutti i dettagli su restrizioni e coprifuoco

Nella serata di ieri Regione Lombardia ha pubblicato l'ordinanza che si integra alle disposizioni del Governatore Fontana e del ministro della Salute Speranza

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Dopo l’ordinanza firmata in concerto tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il Governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal Pirellone ieri sera è stata pubblicata una nuova ordinanza, con maggiori dettagli, che interessa tutti i cittadini residenti.

A firmarla, anche in questo caso, è stato il presidente di Regione Fontana, insieme a tutti gli altri sindaci delle città capoluogo della Lombardia, senza dimenticare il parere e il giudizio del presidente di ANCPI Lombardia, Mauro Guerra, e quello del presidente di Unione Province Lombarde, Vittorio Poma.

Oltre alle disposizioni rese note ieri, con il coprifuoco dalle 23 alle 5 di mattina che andrà a cambiare totalmente le abitudini di milioni di cittadini, sono arrivate ieri sera queste nuove norme. Centri commerciali, bar, ristoranti, sport dilettantistico e scuole sono alcuni dei temi affrontati.

Ecco il testo dell’ordinanza nel dettaglio con tutte le disposizioni (qui la versione integrale) e il modulo ad hoc per l’autocertificazione (cliccare qui).

Art. 1 (Misure correlate all’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020)

1. I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

Art. 2 (Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana)

1. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Art. 3 (Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio)

È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

Art. 4 (Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre)

1. E’ vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell’art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Art. 5 (Modifiche dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020)

All’art. 1 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il paragrafo 1.1 è sostituito dal seguente:

1.1 (Misure anti-assembramento)

Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati.

I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico.

E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

b) il paragrafo 1.3 è sostituito dal seguente:

1.3 (Sport di contatto dilettantistici)

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.

Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

c) il paragrafo 1.9 è sostituito dal seguente:

1.9 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche)

1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.

In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

d) al fine di assicurare il pieno allineamento formale alla disposizione previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, dall’elenco puntato di cui al paragrafo 1.4 sono eliminate le parole “Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse”; dalle Linee guida in allegato 1 alla stessa OPGR n. 620 del 16 ottobre 2020 é altresì eliminata la scheda relativa a Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse con conseguente eliminazione dal punto elenco presente a pag. 2; inoltre, per la stessa motivazione, nella scheda Ristorazione presente nelle predette Linee guida, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, come già previsto dall’art. 1 paragrafo 1.6 dell’OPGR 620 del 16 ottobre 2020.

Art. 6 (Disposizioni finali)

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 (ad eccezione della misura prevista dall’art. 5 lettera c), avente decorrenza 26 ottobre 2020 e dall’art. 5 lettera d) di mero allineamento formale rispetto a disposizioni dell’OPGR n. 620 del 16 ottobre 2020 e, come tali, efficaci fin dalla decorrenza originaria) e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle Ordinanze n. 619 del 15 ottobre 2020 e n. 620 del 16 ottobre 2020 e dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

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