Luino | 21 Ottobre 2020

Misure anti Covid: nuove disposizioni regionali

Scattano dal 22 ottobre nuove limitazioni che interessano sia tutta la popolazione, sia le attività economiche

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Articolo pubblicato da Confcommercio Ascom Luino

L’ordinanza emanata oggi (21 ottobre) dal Ministero della Salute di intesa con Regione Lombardia e dispone che a partire da giovedì 22 ottobre e sino al 13 novembre 2020 su tutto il territorio lombardo, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione.
È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Pubblicata inoltre l’ordinanza regionale n. 623 del 21 ottobre 2020 che stabilisce:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

  • grandi strutture di vendita (oltre 1500 mq di superficie di vendita nei comuni fino a 10.000 abitanti, oltre 2.500 mq nei comuni con oltre 10.000 abitanti),
  • esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono: generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori.
Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l’ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

MISURE ANTI-MOVIDA
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli.
È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti.
Con la chiusura degli esercizi pubblici all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze.
Sono chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle ore 18 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada); è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00 e fino alle ore 5.00 del mattino seguente.
E’ vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre (negozi, pubblici esercizi, alberghi, uffici e altro), devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

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