La Legge di Bilancio 2019 (quella che un tempo era la Finanziaria), approvata il 30 dicembre scorso, ha introdotto un’importante novità per le fatture relative a prestazioni per le quali è previsto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS): in questi casi è stato infatti disposto il divieto di fatturazione elettronica.
In pratica, tutto rimane come in passato: la fattura sarà emessa e consegnata cartacea al cliente, senza invio del file .xml.
“Ribadiamo – spiegano dall’Ascom Luino – che le nuove disposizioni prevedono il divieto assoluto di fatturazione elettronica per questa tipologia di prestazioni che sono rivolte a soggetti privati (non titolari di partita Iva)”.
“Non è una questione fiscale, ma un problema di privacy sollevato dal Garante – continuano -. Un pasticcio all’italiana per dirla tutta, visto che di fatturazione fatturazione elettronica si parla ormai da anni, ma la normativa è stata cambiata il 30 dicembre 2018”.
Ma quali sono le prestazioni soggette a invio dati al Sistema Tessera Sanitaria? Ecco un sintetico elenco: dati relativi alle spese mediche e sanitarie da parte di farmacie; strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non accreditate; medici iscritti all’albo dei chirurghi e degli odontoiatri; esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco; psicologi; infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica; ottici; veterinari.
Una precisazione: il medico, il veterinario, la struttura sanitaria, ecc. dovrà emettere fattura elettronica per le prestazioni svolte nei confronti di soggetti che non sono persone fisiche senza p. Iva (es. un ente, un’impresa, ecc.), in quanto per questo tipo di fatture non è previsto l’invio dati al STS e quindi scatta l’obbligo di emissione elettronica della fattura.
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