Per i lavoratori edili dall’anno prossimo ci sarà un aumento generale di 150 franchi in busta paga e un incremento di 100 franchi del salario minimo. La Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) e i sindacati Unia e Syna hanno trovato un’intesa in tal senso.
Il nuovo Contratto nazionale mantello (CNM), concluso durante trattative nella notte scorsa, sarà effettivo dal primo di gennaio del 2023 e sarà valevole per tre anni, annunciano oggi le due parti sociali.
L’accordo, che deve ancora essere sottoposto agli organi decisionali delle due parti, è stato raggiunto nella nona tornata di negoziati. I sindacati – precisa un comunicato – vogliono decidere in merito il 10 dicembre, gli imprenditori il 13 gennaio. L’attuale CNM per il settore principale della costruzione scade il 31 dicembre.
Le due parti hanno negoziato per diverse settimane con le posizioni che si sono sempre più inasprite. Dalla metà di ottobre, in singole giornate di sciopero, circa 15’000 lavoratori edili in tutta la Svizzera hanno partecipato a proteste per migliorare le condizioni quadro di lavoro.
I sindacati consideravano “sproporzionate” le richieste degli imprenditori, in particolare quelle riguardanti un allungamento delle giornate di lavoro siano in estate e un aumento del lavoro su chiamata in inverno.
Gli imprenditori ritenevano “irrealistiche” le richieste di una compensazione totale dell’inflazione e di un aumento salariale dell’1%.
Nel corso delle trattative sono stati concordati vari adeguamenti del contratto esistente. Oltre a diversi adattamenti tecnici, i principali punti sono i seguenti:
– L’anno di conteggio non andrà più dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma varrà ora uniformemente dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno successivo.
– A partire dalla data di riferimento del 30 aprile le imprese potranno scegliere ora tra una fascia di oscillazione da 0 a più 100 ore e una fascia da meno 20 a più 80 ore, per gestire le ore in più rispettivamente in meno. Dovrebbe essere possibile riportare le ore in meno all’anno successivo.
– Sono possibili almeno 5 giorni di compensazione all’anno. In questo contesto le commissioni paritetiche professionali possono determinare esplicitamente disposizioni più restrittive a livello regionale, in considerazione delle condizioni locali. Le regolamentazioni regionali attuali non sono messe in discussione.
– Le 2’112 ore lavorative annuali e l’orario di lavoro settimanale rimangono invariati. Se vengono effettuate ore supplementari, le ore 49 e 50 possono essere riportate nel saldo orario, per queste ore continuerà a essere pagato il supplemento del 25%.
– Per le interruzioni dovute alla canicola o alle intemperie deve essere possibile compensare le ore con le ore supplementari.
– Il rimborso per il chilometraggio dei veicoli privati sarà portato a 0.70 franchi.
– Il congedo paternità di 10 giorni verrebbe finanziato con una retribuzione del 100% senza alcuna perdita di stipendio.
– L’attuale tribunale arbitrale viene abolito e sostituito da tribunali ordinari. Tuttavia, entrambe le parti rinunciano a ricorsi relativi ai tempi di viaggio o all’obbligo di mantenere la pace.
– I punti aperti come la tutela della salute o l’organizzazione dell’orario di lavoro devono essere portati avanti in un gruppo di lavoro, al di là dei negoziati.
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