Articolo pubblicato da Confcommercio Ascom Luino
Da martedì prossimo, 1° febbraio, scatta l’obbligo di green pass per l’accesso alla gran parte delle attività commerciali, agli uffici postali, ai servizi bancari e finanziari, ai pubblici uffici (ad eccezione degli uffici giudiziari, di quelli delle forze dell’ordine e polizia locale).
Per un limitato numero di attività non è richiesto il green pass: i clienti potranno accedervi liberamente.
Non vi è obbligo di green pass per accedere a:
– commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
– commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
– commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
– commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
– commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
– commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
– commercio al dettaglio di materiale per ottica;
– commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Il green pass richiesto per accedere alle attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, assicurazioni è quello base: ossia quello rilasciato a soggetti non vaccinati o non guariti dal Covid a seguito di tampone rapido (tipicamente in farmacia) o molecolare.
Come abbiamo visto in precedenza, per fare la spesa, acquistare medicinali, ecc. non è richiesto nessun tipo di certificazione verde.
Ricordiamo che ai soggetti con meno di 12 anni di età oppure a quelli esonerati dalla campagna vaccinale e in possesso di specifico certificato rilasciato dagli organismi sanitari competenti non si applicano le limitazioni del green pass.
PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI CONTROLLI ANCHE A CAMPIONE
Una FAQ (risposta a domanda) pubblicata sul sito del Governo (CLICCA QUI) chiarisce che “I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.
Pertanto, visto il tenore letterale della risposta, i negozianti potranno verificare il green pass dei clienti anche successivamente all’ingresso e la verifica non deve necessariamente riguardare tutte le persone che sono entrate, ma un campione casuale.
LE TIPOLOGIE DI GREEN PASS
Ad oggi abbiamo tre tipologie di green pass:
– base, rilasciato a seguito di tampone rapido (antigenico) o molecolare a soggetti non vaccinati o non guariti da Covid-19;
– rafforzato o super, rilasciato solo a seguito di vaccinazione o guarigione;
– booster o mega, rilasciato con l’inoculazione della dose di richiamo di vaccino (booster). Riguarda persone che hanno in precedenza concluso il ciclo vaccinale primario.
SUPER GREEN PASS PER I PUBBLICI ESERCIZI
Ricordiamo che per consumare cibi e bevande negli esercizi della ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, caffè, pub, pasticcerie, gelaterie) già da tempo bisogna essere in possesso del super green pass. Come abbiamo visto per le attività commerciali è invece sufficiente il green pass base.
L’obbligo di super green pass interessa sia la consumazione al chiuso che all’aperto, sia al tavolo che al bancone.
ASPORTO SENZA GREEN PASS
Nulla è richiesto per l’asporto (es. pizze da asporto): il cliente non deve essere in possesso di nessun tipo di green pass.
CARTELLONISTICA
Gli associati Ascom hanno ricevuto via mail i file dei cartelli da stampare ed esporre per informare la clientela.
Chi fosse interessato a riceverli, non essendo socio, può contattare Davide Boldrini – d.boldrini@confcommercioluino.it, tel. 0332.543918.
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