Articolo pubblicato da Confcommercio Ascom Luino
E’ possibile vendere bevande alcoliche per asporto dopo le ore 18.00: il precedente divieto è stato rimosso con l’ultimo provvedimento regionale, l’ordinanza n. 623. Pertanto tutte le attività commerciali, negozi, enoteche, supermercati, pubblici esercizi, pizzerie al taglio, rosticcerie, ecc. possono venderle, ma il cliente deve consumarle in un luogo privato (es. nella propria abitazione).
La stessa ordinanza 623 dispone infatti che “E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico”: pertanto il divieto di consumo in luoghi pubblici è sempre vietato, in qualsiasi ora della giornata.
Per chiarezza specifichiamo che stiamo parlando della vendita per asporto (es. acquisto pizze e birre e le porto a casa), non della consumazione all’interno dei locali. In questi casi, lo ricordiamo, dalle 5.00 alle 18.00, il consumo (di qualsiasi alimento/bevanda) può avvenire sia al tavolo che al bancone: dalle ore 18.00 e sino alle 23.00 solo con consumo seduti al tavolo. Dalle 23.00 alle 5.00 le attività devono restare chiuse.
© Riproduzione riservata


Vuoi lasciare un commento? | 0