Per effetto della “Proroga di Ferragosto” gli adempimenti fiscali / versamenti che scadono nel periodo dal 1.8 al 20.8.2020 possono essere effettuati entro il 20.8.2020 senza alcuna maggiorazione.
Va inoltre considerato che il DPCM 27.6.2020 ha disposto la proroga al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,40%, del termine di versamento:
- del saldo 2019 e del primo acconto 2020 (versamento integrale o prima rata):
- dell’IRPEF / IRES e relative addizionali;
- dell’IRAP per i soggetti che non possono usufruire dell’esenzione disposta dal c.d. “Decreto Rilancio”, ossia con ricavi / compensi 2019 pari o superiori a € 250 milioni che non sono “già in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020, 1863 final ad esclusione delle micro / piccole imprese come specificato dalla stessa Commissione nella Comunicazione 29.6.2020, 4509 final;
- del saldo IVA 2019 per i soggetti che non usufruiscono della proroga al 16.9.2020 a seguito dell’emergenza “coronavirus” (possono usufruire del maggior termine del 16.9, ad esempio, le imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori quali ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, ecc., le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le società sportive, le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni).
La proroga interessa “soltanto” i soggetti ISA, i contribuenti forfetari / minimi, compresi i soci / associati e i collaboratori: per tutti gli altri contribuenti il termine di pagamento è scaduto lo scorso 30 luglio.
Ricordiamo inoltre che la scadenza per la presentazione del modello 730 è stata prorogata al 30.9.2020, termine che negli anni futuri sarà a regime in questa data.
Articolo a cura di Confcommercio Ascom Luino
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