Nella tarda serata di ieri, mercoledì 11 marzo, è stato firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il DPCM che inasprisce le misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus.
Le nuove disposizioni hanno effetto dal 12 marzo al 25 marzo compresi. Confcommercio Ascom Luino, pur nell’incertezza di alcune fattispecie particolari, fornisce di seguito una sintetica disamina del citato provvedimento, con particolare riguardo ai settori del commercio, turismo, terziario.
Ecco alcuni punti del DPCM 11 marzo 2020:
– sono sospese (e quindi devono rimanere chiuse) le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, come riportate nell’elenco che segue.
Possono quindi rimanere aperti:
– Ipermercati
– Supermercati
– Discount di alimentari
– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Farmacie
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Ricordiamo che restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività (es. bar e tabaccheria) è consentito svolgere la sola attività non oggetto di limitazioni. Quindi, nell’esempio di prima, la tabaccheria può restare aperta, la parte del bar chiusa, meglio se con spazi non accessibili e/o limitazioni (es. sedie rovesciate sui tavoli). È opportuno informare la clientela con specifici cartelli in merito all’apertura della sola tabaccheria.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati (ambulanti), salvo i soli banchi di vendita di generi alimentari.
Devono rimanere chiuse le attività della ristorazione ed i pubblici esercizi (fra cui, ad esempio, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento, sia di trasporto: inoltre durante la consegna ai clienti deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.
Possono restare aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui, ad esempio, parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.). Possono invece restare aperte:
– lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
– attività delle lavanderie industriali
– altre lavanderie, tintorie
– servizi di pompe funebri e attività connesse
Per tutte le attività citate in questo testo, ricordiamo che quando è consentita l’apertura deve sempre essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro e devono essere evitati assembramenti di persone, garantendo l’accesso contingentato dell’utenza.
Per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione delle persone, con particolare riferimento agli imprenditori negli spostamenti per motivi di lavoro, è consigliabile portare con sé idonea documentazione tesa a comprovare l’esercizio dell’attività di impresa o professionale. Ad esempio, in caso di controllo delle forze dell’ordine, si può esibire una visura camerale, un contratto, una licenza o qualsiasi documento che comprovi l’attività svolta e giustifichi lo spostamento per motivi di lavoro.
In questo momento difficile che sta mettendo in difficoltà molte piccole imprese, Confcommercio – Ascom Luino vuole ringraziare tutti i commercianti e imprenditori in genere che con grande senso di responsabilità stanno attuando le dure prescrizioni del Decreto varato dal Presidente del Consiglio.
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