Lo scorso 16 febbraio 2015, a sollevare la questione in consiglio comunale era stato il consigliere comunale di minoranza, Pietro Agostinelli. Gli animi si erano scaldati subito durante la seduta e la querelle, anche con la campagna elettorale imminente, era durata per qualche settimana. Oggi, ad oltre un anno di distanza, il Comune continua a versare i contributi previdenziali al sindaco di Luino, nonostante la controversia legislativa tra il “Testo Unico Enti Locali” e la Corte dei Conti e Ministro degli Interni che nei 25 casi presi in considerazione, si sono sempre espressi negativamente. Gli uffici comunali, però, rassicurano: “Nell’ipotetico caso in cui il Parlamento dovesse approvare una norma interpretativa contenente un diverso indirizzo da quello del Governo, non vi sarà alcun aggravio per l’Ente. Il sindaco, infatti, ha chiesto che non gli vengano erogati gli emolumenti dell’indennità di fine mandato già maturati, corrispondenti allo stesso importo dei contributi previdenziali per gli anni 2014 e 2015”.

Il sindaco di Luino, Andrea Pellicini
La determina n° 1736 del 31 dicembre 2015 del Comune di Luino (cliccare qui). In base all’art.86 del Decreto Legislativo n.267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali – TUEL), “L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81. […]”.
I contributi previdenziali versati al sindaco nel 2014 e nel 2015. Proprio in base al TUEL, l’anno scorso si è preceduto a versare gli oneri previdenziali minimi per l’anno 2014 allaCassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in attesa di un intervento chiarificatore da parte del legislatore, al sindaco di Luino, Andrea Pellicini. Il primo cittadino, però, è stato avvertito, che in caso di conferma dell’orientamento negativo in merito alla sussistenza della predetta obbligazione contributiva in capo all’Ente, si sarebbe proceduto alla restituzione delle predette somme versate. Premesso questo il Comune di Luino per il 2014 ha versato lo stesso 3.631 euro, per i contributi previdenziali di Pellicini, e nel 2015 ne ha versati 3.650€. Anche nel 2013 erano stati versati 3.512 euro, mentre nel 2012 erano stati 3.401€.
L’anno scorso erano ventitré in totale i casi in Italia in cui si è espressa negativamente la Corte dei Conti in materia e due in cui a farlo era stato il Ministro dell’Interno. Sui ventitré casi simili in Italia, in tutte le circostanze, i pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti sono stati sempre negativi e gli amministratori sono stati costretti a restituire al Comune quanto versato per i propri contributi previdenziali. Cinque casi in Lombardia, quattro in Piemonte, tre in Toscana, due in Abruzzo e Marche, una in Sicilia, Puglia, Veneto, Sardegna, Umbria, Emilia Romagna. Anche il Ministro dell’Interno, tenuto anche conto dei generali principi di buon andamento e di contenimento della spesa pubblica, in un caso del 9 aprile 2014 ed in uno nell’ottobre dello stesso anno, si è espresso negativamente in merito.
Il parere favorevole dell’Anci e l’indirizzo del Governo attraverso un disegno di legge non ancora approvato. Solo l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), associazione privata senza scopo di lucro, una sorte di sindacato di sindaci e comuni, si è espresso favorevolmente al versamento dei contributi previdenziali agli amministratori lavoratori autonomi. L’Anci, però, non ha un valore istituzionale, sia per competenze normative sia amministrative, pari a quello della Corte dei Conti e del Ministero dell’Interno, al quale tutti i comuni fanno riferimento. Il disegno di legge del Governo Renzi fa riferimento ad una norma interpretativa sul tema degli oneri previdenziali dovuti agli Amministratori locali lavoratori autonomi. “La norma (art. 6 del disegno di legge) è finalizzata a risolvere le incertezze interpretative relative alla corresponsione del trattamento contributivo a favore degli Amministratori lavoratori autonomi, basandosi sul presupposto che l’assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferisce sull’attività del professionista, con ripercussioni prevedibili anche sulla di lui capacità contributiva. Infatti gli Amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l’attività professionale. Sulla base di alcune recenti interpretazioni, si stanno determinando evidenti contraddizioni per gli Amministratori non lavoratori dipendenti che svolgono attività professionale, relativamente all’iscrizione alle Casse previdenziali professionali, in quanto la rinuncia all’attività libero-professionale causerebbe il venir meno del presupposto per l’iscrizione alle stesse, con la conseguente impossibilità per le casse di ricevere le contribuzioni da parte degli Enti Locali, ponendo nel nulla la previsione normativa di cui all’art. 86 comma 2 del T.U.E.L.- Il versamento di detti oneri da parte degli Enti Locali viene quindi accordato a prescindere dall’incidenza dell’espletamento della carica elettiva sull’effettivo esercizio dell’attività professionale”.
La risposta dell’ufficio comunale “Affari Istituzionali”. “In adesione all’indirizzo che ha deciso di seguire il Governo, il Comune di Luino ha ritenuto corretto corrispondere, anche per l’anno 2015, il contributo forfettario di cui all’art. 86 comma 2 del T.U.E.L., versando alla Cassa Nazionale Avvocati, quale Cassa di previdenza del sindaco, l’importo prestabilito. Il Sindaco, però, in attesa dell’approvazione definitiva del disegno di legge, ha chiesto che non gli vengano erogati gli emolumenti dell’indennità di fine mandato già maturati, corrispondenti allo stesso importo dei contributi previdenziali per gli anni 2014 e 2015, cosicché, nell’ipotetico caso in cui il Parlamento dovesse approvare una norma interpretativa contenente un diverso indirizzo da quello del Governo, non vi sarà alcun aggravio per l’Ente”.
Questi contributi sono pagati appunto con soldi pubblici ai sindaci lavoratori autonomi. I primi cittadini, come sopra, continuano ad esercitare la loro attività di libero professionista, e quindi continuano a ricevere relativi compensi privati durante l’espletamento del loro mandato amministrativo, con evidente disparità di trattamento e con la configurazione della concorrenza sleale nei confronti degli altri liberi professionisti che, invece, devono versare i propri contributi previdenziali di tasca propria. A questo, però, bisogna aggiungere che il sindaco, lavoratore autonomo, proprio in relazione al fatto che ricopre un ruolo pubblico, con impegni annessi, indubbiamente potrebbe avere meno tempo per seguire cause e clienti, e quindi per ottemperare alla propria attività lavorativa. Da qui nasce la volontà del Governo, nel disegno di legge non ancora approvato dal Parlamento.
Ma proprio per questo, in una situazione di ambiguità, nella quale si attende da tempo un chiarimento legislativo in merito, non si comprende il motivo di farsi versare i contributi dal Comune ugualmente. Lodevole, in ogni caso, la scelta del sindaco di non farsi erogare gli emolumenti dell’indennità di fine mandato già maturati. In questo modo il primo cittadino coprirebbe l’aggravio per l’Ente se la norma dovesse essere diversa dall’indirizzo del Governo.
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