19 Settembre 2015

Dopo il via della Camera dei Deputati, quale la situazione della legge sulla class action?

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Licenziata all’unanimità dalla Camera il 3 giugno scorso  la “nuova” class action, che estende la possibilità di un’azione di classe dal codice dei consumatori al codice di procedura civile, rischia di restare ferma a Palazzo Madama. Il testo è stato trasmesso a Palazzo Madama il 5 giugno scorso e assegnato alla commissione competente, la Giustizia ma al momento è fermo in coda a diversi provvedimenti. Sul provvedimento pesa la forte contrarietà di Confindustria che chiede modifiche. “Ci preoccupa tantissimo”, ha detto nei giorni scorsi il leader degli industriali Giorgio Squinzi. “Renzi – ha fatto sapere Squinzi – ci ha detto che sicuramente questa prima versione passata alla Camera sarà modificata ad opera del governo e siamo fiduciaosi che questo succeda”. Se ci fossero ritocchi il testo dovrebbe tornare a Montecitorio.

(konsumer.it)

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Dopo il via della Camera dei Deputati, quale la situazione della legge sulla class action? In base al testo approvato dalla Camera e presentato dal Movimento Cinque stelle (primo firmatario Alfonso Bonafede) al quale si è associato il Pd, la class action potrà essere intrapresa da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie, anche modeste (oggi lo strumento è riservato sostanzialmente ai consumatori e alle loro associazioni). Ci saranno poi incentivi economici all’utilizzo dell’azione, in particolare sostenendo l’attività di coloro che propongono la class action. Viene poi definita rispetto al passato più puntualmente la procedura da seguire, introducendo meccanismi che consentano di portare a conclusione l’azione, ed innovata la disciplina del compenso per i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta ‘quota lite’. Ecco alcune tra le innovazioni contenute nei nuovi articoli del codice di procedura civile.

Il campo di azione. L’azione sarà sempre esperibile in relazione a “diritti individuali omogenei” ed a “interessi collettivi” da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, a tutela da ogni obbligazione. Quanto all’oggetto, all’accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno e alla condanna alle restituzioni, si aggiunge l’inibitoria nei confronti degli autori delle condotte lesive.

I destinatari della class action. Si tratta di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. La si propone al tribunale, che deve valutarne l’ammissibilità entro un mese dalla presentazione dell’azione, che può essere riproposta in caso di reiezione con un titolo diverso.

“Se passa la class action…”. In caso di condanna il giudice può: procedere direttamente alla liquidazione individuale di ogni singolo aderente all’azione, o stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione dei singoli assegnando alle parti un termine (massimo 90 giorni) per trovare un accordo sulla liquidazione del danno e le restituzioni. (ANSA)

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