4 Ottobre 2014

Augurare la morte a qualcuno? Per la Cassazione non è reato, dimostra solo una “manifestazione di astio”

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Augurare la morte a qualcuno è senza dubbio una “manifestazione di astio” oltre che un augurio poco simpatico da indirizzare, ma non può essere punito penalmente. Parola di Cassazione che, per spiegare il perché ha dovuto assolvere una coppia di coltivatori di Cassino che aveva rivolto auspici di morte ad un collega con cui erano in lite giudiziaria, scomoda persino il Vangelo sottolineando che sarebbe come sanzionare la violazione del “precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi”. Precetto che “non ha sanzione penale”, spiegano. Motivo della querelle, si legge nella sentenza della Quinta sezione penale, una lite scoppiata il 4 maggio di otto anni fa tra coltivatori che si opponevano all’esecuzione di un provvedimento giudiziario.

(fanpage.it)

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I fatti: augurare la morta a qualcuno non può essere punito penalmente. V. Z. si era rivolto al collega coltivatore A. T. dicendogli testualmente: “ogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sull’autostrada che commentano nei telegiornali… Spero di incontrarti uno di questi giorni disteso e morente lungo la strada… Ti prometto che non mi fermerò ad aiutarti”. La moglie di V. avrebbe aggiunto il carico da novanta, secondo la ricostruzione dei fatti: “Ogni anno qualcuno mi fa sapere che la tua salute peggiora molto tanto che stai lì per crepare, però questa bella notizia non arriva mai”. La coppia sia in primo che in secondo grado (Tribunale di Cassino, dicembre 2013) era stata condannata per ingiuria e minaccia nei confronti di A. T..

La Cassazione li ha assolti “perché il fatto non sussiste”. Curiosa, per così dire, la soluzione adottata: “augurarsi la morte di un’altra persona è certamente manifestazione di astio, forse di odio nei confronti della stessa persona, ma poiché il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la sua violazione è appunto penalmente irrilevante. Meno che mai costituisce ingiuria, perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l’onore e il decoro (e che di fatto li si intenda)”. Non sta in piedi nemmeno la minaccia, hanno detto gli “ermellini”. Certo, l’imputato, ora assolto, “ha formulato una previsione e una speranza certo con animo malevolo ma di assoluta irrilevanza penale”, è stato il verdetto di piazza Cavour. (ADNKRONOS)

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