Aperture straordinarie dei negozi in Canton Ticino nel periodo delle festività natalizie.
L’ok è arrivato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, e riguarda tre domeniche: 1 dicembre, 15 dicembre e 22 dicembre. La fascia oraria relativa alle aperture va dalle 10 alle 18.
Con la misura, il Dipartimento delle finanze e dell’economia ricorda anche le principali disposizioni della legge federale sul lavoro. A cominciare dal fatto che «il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle succitate domeniche, ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale».
Il lavoratore occupato durante le domeniche, inoltre, ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate. «Se durante l’occupazione alla domenica la durata del lavoro non supera le 5 ore – sottolinea il Dipartimento – il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 35 ore consecutive nella settimana di lavoro corrente o successiva al lavoro domenicale».
Quanto al giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore, «deve essere accordato in un giorno lavorativo e non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno libero». Per ulteriori dettagli sul tema, cliccare qui.
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