10 Febbraio 2017

Inps: indennità di disoccupazione, stop per collaboratori nel 2017

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La disoccupazione Dis-Coll, istituita dal Governo Renzi all’interno del jobs act nella parte relativa agli ammortizzatori sociali, oggi non è oggetto di proroga. A annunciarlo è l’Inps, che in un comunicato spiega che, in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti dal primo gennaio 2017, nessuna indennità per cessazioni di contratti involontari di collaborazione sarà erogabile.

Inps, la prestazione di disoccupazione Dis-Coll non è stata oggetto di proroga

(Foto © notiziefree.it)

Inps: indennità di disoccupazione, stop per collaboratori nel 2017. Non è più possibile per i collaboratori ricevere l’indennità di disoccupazione Dis-Coll. La prestazione di disoccupazione era stata istituita in via sperimantale nel 2015 con la parte di riforma del jobs act relativa agli ammortizzatori sociali ed era poi stata rifinanziata per il 2016 con la legge di Stabilità. Ad annunciare che la norma “non è stata oggetto di proroga” in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti dal primo gennaio 2017 è l’Inps in un comunicato. Nessuna indennità quindi – avverte l’istituto di previdenza – sarà erogabile a fronte delle cessazioni involontarie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto intervenuti dall’inizio del 2017.

In cosa consisteva la prestazione Dis-coll varata dal Governo Renzi e che non sarà prorogata. La prestazione Dis-coll era stata istituita dal Governo Renzi con il Jobs act in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione verificatesi nel 2015 e prorogata per il 2016. L’Inps annuncia, che non c’è stata invece proroga per il 2017. La misura prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso (con almeno tre mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell’indennità Dis-coll non dava diritto alla contribuzione figurativa. La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all’importo di 1.195 euro. In ogni caso l’importo dell’indennità non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, rivalutato annualmente.

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