20 Dicembre 2016

Dieci anni fa l’addio a Piergiorgio Welby, il primo vero caso italiano di eutanasia passiva

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Vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico. Vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l’amico che ti delude.[…] Purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita, è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche.

(Foto UrbanPost)

(Foto UrbanPost)

Piergiorgio Welby era affetto da un gravissimo stato morboso degenerativo, clinicamente diagnosticato quale “distrofia fascioscapolomerale”.

La sua sopravvivenza era assicurata esclusivamente per mezzo del respiratore automatico al quale era stato collegato sin dall’anno 1997.

I trattamenti sanitari praticati sulla sua persona non erano in grado di arrestare in alcun modo il decorso della malattia avendo quindi quale unico scopo, quello di differire nel tempo l’ineludibile e certo esito infausto, semplicemente prolungando le funzioni essenziali alla sopravvivenza biologica ed il gravissimo stato patologico in cui Welby versava.

Welby, in considerazione del suo grave e sofferto stato di malattia, in fase irreversibilmente terminale, dopo essere stato debitamente informato dai propri medici in ordine ai vari stadi di evoluzione della sua patologia, nonché in merito ai trattamenti sanitari che gli venivano somministrati, chiedeva al medico dal quale era professionalmente assistito, di non essere ulteriormente sottoposto alle terapie di sostentamento che erano in atto e di ricevere assistenza solamente per lenire le sofferenze fisiche.

In particolare, Welby chiedeva che si procedesse al distacco dell’apparecchio di ventilazione, sotto sedazione.

Tuttavia, il medico opponeva un rifiuto alla richiesta di Welby, assumendo di non poter dar seguito alla volontà espressa dal paziente, in considerazione degli obblighi ai quali si riteneva astretto.

Di talché, dopo una lettera al Presidente della Repubblica, Welby si vedeva costretto a rivolgersi alla magistratura, attraverso un ricorso d’urgenza, ex art. 669 ter e 700 c.p.c., volto ad ottenere il distacco del respiratore artificiale sotto sedazione terminale.

Nel ricorso i legali di Welby basavano la richiesta sul rifiuto delle cure, fondato sull’articolo 32 della Costituzione italiana e sul diritto di autodeterminazione dell’individuo pure riconosciuto dall’art. 13 della Carta Costituzionale.

Il giudice, con ordinanza depositata il 16 dicembre 2006, dichiarava il ricorso di Welby inammissibile, riconoscendo tuttavia l’esistenza di un diritto soggettivo, garantito dall’articolo 32 della Costituzione, di richiedere l’interruzione della terapia medica anche se, contrariamente a quanto riconosciuto, lo riteneva privo di tutela giuridica.

Per continuare a leggere la storia di Piergiorgio Welby consultare il sito dell’Associazione “Luca Coscioni” a questo link.

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