22 Ottobre 2015

Equitalia: fisco, fino al 21 novembre si potrà rateizzare le rate scadute

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I contribuenti che avevano perso la possibilità di rateizzare i debiti con il fisco, perchè erano decaduti, hanno la possibilità di richiedere di nuovo un piano di rateizzazione. Lo annuncia Equitalia in una nota. La domanda, che si può presentare da oggi fino al 21 novembre, riguarda i contribuenti “decaduti” negli ultimi 2 anni.

(huffingtonpost.it)

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Equitalia: fisco, fino al 21 novembre si potrà rateizzare le rate scadute. E’ di fatto diventato operativo il decreto legislativo che prevede le “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme di materie di riscossione” che, tra l’altro, prevede a regime anche la possibilità, per le nuove rateizzazione, di essere sempre riammesso alle rate (ma saldando subito le rate scadute) e lo stop ai pagamenti in caso di sospensione da parte di un giudice.

Ecco come Equitalia spiega le novità scattate oggi.

– Nuovo piano rate per chi è decaduto. L’opportunità è di fatto una “finestra” temporale che fino al 21 novembre e che riguarda coloro che sono decaduti dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015. Il fisco consente un nuovo piano di dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it. Il sito contiene anche delle infografiche che spiegano i meccanismi. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

– Nuove rateizzazioni, riammissione sempre possibile. Per i piani concessi a partire da ora, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti. Stop ai pagamenti in caso di sospensione. Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo in un massimo di 72 rate.

– Stop ai pagamento in caso di sospensione. Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate. (ANSA)

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