29 Agosto 2014

Diritti civili: sentenza storica del Tribunale di Roma, riconosciuta adozione per coppia lesbica

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Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha riconosciuto l’adozione di una bimba che vive in una coppia omosessuale (lesbiche), figlio biologico di una sola delle due conviventi, che sono libere professioniste. Si tratta del primo caso in Italia di “stepchild adoption”. Lo rende noto Maria Antonia Pili, legale con sede a Pordenone e presidente di Aiaf Friuli. Le due donne vivono insieme da circa dieci anni e tanto tempo fa hanno maturato la volontà di condividere un progetto di maternità, come quello che poi si è realmente realizzato. La bimba è stata concepita con procreazione assistita in un Paese europeo ed ha oggi cinque anni.

(tempi.it)

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La figlia avuta dalla coppia con la procreazione assistita all’estero. La coppia ha avuto una bimba all’estero anni fa con procreazione assistita eterologa per realizzare un progetto di genitorialità condivisa. Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato per ottenere l’adozione della figlia da parte della mamma non biologica, la “stepchild adoption”, già consentita in altri Paesi. Le due donne, sposate all’estero, si erano rivolte all’Associazione italiana avvocati famiglia e minori, per procedere con il ricorso per l’adozione.

La storia delle due donne e la nascita della loro bambina. “Le due mamme hanno dapprima intrapreso e portato a termine un percorso di procreazione eterologa all’estero e, dopo la nascita della bambina, hanno stabilmente proseguito nel progetto di maternità condividendo con ottimi risultati compiti educativi ed assistenziali, nonché offrendo alla minore una solida base affettiva”: così l’avvocato Maria Antonia Pili spiega l’iter seguito dalla coppia di lesbiche alla quale il tribunale dei minorenni di Roma ha riconosciuto l’adozione.

Il ricorso è stato accolto sulla base di un articolo della legge dell’adozione che la contempla in casi particolari. Il ricorso è stato accolto sulla base dell’articolo 44 della legge sull’adozione del 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 149 del 2001, il quale contempla l’adozione in casi particolari. “Ovvero – illustra ancora Pili – nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l’adulto, in questo caso genitore ‘sociale’, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo, a maggior ragione se nell’ambito di un nucleo familiare e indipendentemente dall’orientamento sessuale dei genitori. La norma in questione infatti – ha aggiunto – non contiene alcuna discriminazione fra coppie conviventi siano esse eterosessuali o omosessuali”. Secondo Pili, dunque, il Tribunale per i Minorenni di Roma “ha correttamente interpretato la norma di apertura” già contenuta nella legge sull’adozione. “Non si è trattato, come ben argomenta sul punto la sentenza, di concedere un diritto ex novo, ovvero di creare una situazione prima inesistente, ma di garantire nell’interesse di una minore la copertura giuridica a una situazione di fatto già consolidata, riconoscendo così diritti e tutela a quei cambiamenti sociali e di costume che il legislatore ancora fatica a considerare, nonostante – ha concluso – le sempre più diffuse e pressanti rivendicazioni dei moltissimi soggetti interessati”.

Una “prima volta” per lo Stato Italiano. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma che ha riconosciuto l’adozione di una bimba che vive in una coppia omosessuale formata da due donne, una delle quali è la madre biologica, ha una stretta assonanza con quanto stabilito dalla Cassazione, che l’11 gennaio 2013 diede il via libera alla possibilità che i figli siano cresciuti da coppie gay, quando non è a rischio il corretto sviluppo del minore. In quella circostanza, gli ermellini respinsero il ricorso di un immigrato mussulmano: quest’ultimo aveva contestato la decisione con cui la Corte d’Appello di Brescia, nel 2011, aveva affidato in via esclusiva il figlio minore, che lui aveva avuto dalla sua ex compagna, alla donna, la quale nel frattempo aveva iniziato una relazione con una donna e con lei era andata a vivere. Secondo l’uomo era dannoso che il minore fosse educato in un contesto omosessuale. Ma la Cassazione gli diede torto stabilendo che contestare tale decisione senza “certezze scientifiche o dati di esperienza”, ma solo avanzando “il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale” dà “per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto famigliare”. (ANSA)

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